pensioni:ANCHE QUEST’ANNO
A LUGLIO
LA “QUATTORDICESIMA” DI 336 EURO AI RESIDENTI ALL’ESTERO
“Anche quest’anno l’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS) pagherà nel mese di luglio ai pensionati residenti
all’estero che ne hanno diritto la cosiddetta “quattordicesima”.
“Si tratta - informa l’on. Gino Bucchino (PD) -”di
una somma aggiuntiva alla pensione che il governo di centro-sinistra
introdusse nel 2007 e decise di erogare anche ai pensionati residenti
all’estero, titolari di pensioni e di redditi bassi.”
“ I pensionati residenti all’estero già aventi diritto
alla 14ma in base agli ultimi redditi dichiarati e presenti negli archivi
dell’Inps, non saranno tenuti a presentare di nuovo la domanda
e l’importo spettante sarà pagato direttamente sulla rata
pensionistica di luglio. A coloro invece che prevedono di poter maturare
il diritto alla quattordicesima a partire da quest’anno –
perché com-piono i 64 anni e/o perché soddisfano i limiti
reddituali – si consiglia di recarsi presso il patronato di riferimento
per informazioni sul diritto ed eventualmente per presentare la relativa
domanda.
Ricordiamo che per aver diritto alla “quattordicesima” i
pensionati italiani residenti all’estero devono avere un’età
pari o superiore a 64 anni e un reddito personale non superiore per
il 2011 a 9.114,89 euro annui.
Attenzione: tutti gli ex lavoratori dipendenti che hanno fino a 15 anni
di contribuzione in Italia - o 18 anni se ex autonomi – che hanno
un reddito annuo tra 9.114,89 e 9450,89 riceveranno comunque una quota
ridotta di 14esima. Per le pensioni in convenzione internazionale l’importo
della quattordicesima è stato fissato anche per il 2011 in 336,00
euro.”
L’on. Bucchino, inoltre ricorda che “Va rilevato che per
i residenti all’estero ai fini del calcolo dell’anzianità
contributiva non sono computabili i contributi versati agli enti previdenziali
esteri e usati per la totalizzazione. Vengono invece presi in consi-derazione
ai fini del limite reddituale il reddito estero e la pensione estera.
Per le pensioni ai superstiti, la somma aggiuntiva sarà calcolata
con gli stessi criteri di anzianità contributiva, applicando
però le riduzioni di reversibilità.”
“Va ricordato che l’Inps deve considerare i redditi percepiti
dal pensionato nell’anno solare per il quale va accertato il diritto
al beneficio (la concessione della quattordicesima all’estero
è quindi sempre provvisoria perché si basa sui redditi
rilevati nell’anno o negli anni precedenti ed è suscettibile
quindi di eventuali modifiche con il rischio del costituirsi di indebito).
Suggeriamo a chi volesse avere ulteriori informazioni di rivolgersi
al patronato di riferimento. “